La valutazione del rischio biologico risulta obbligatoria qualora nel ciclo produttivo aziendale siano impiegati agenti biologici oppure qualora l’attività svolta rientri nell’elenco dell’allegato XLIV, ovvero delle attività lavorative che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizione dei lavoratori agli stessi (ad esempio servizi sanitari, agricoltura, allevamenti di bestiame, industrie alimentari, smaltimento di rifiuti, ecc…).
Al di fuori di questi ambiti, la contaminazione microbiologica e chimica dell’aria negli ambienti chiusi è possibile e spesso imputabile a scarse condizioni igieniche, al sovraffollamento dei locali e a errori di progettazione e/o installazione degli impianti di trattamento dell’aria (impianti aeraulici), che non consentono una idonea pulizia e manutenzione degli stessi. In questi casi gli impianti possono causare la diffusione di numerosi inquinanti, provenienti dall’esterno o dall’interno, derivanti da residui di materiali da costruzione, da resti di origine vegetale e animale (piccioni, topi, insetti) o da muffe e batteri che possono contaminare l’acqua e le superfici all’interno degli impianti aeraulici.
Garantire una buona qualità dell’aria negli ambienti di lavori chiusi è quindi una importante misura di tutela della salute dei lavoratori, richiamata anche nell’art. 64 del D.Lgs. 81/08 comma 1 lettera d): “Il datore di lavoro provvede affinché i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate”, e in altri punti dell’Allegato IV.
Infine, specifica attenzione deve anche essere rivolta alla matrice “acqua”, ovvero alla valutazione della presenza nell’impianto idrico aziendale di una potenziale contaminazione batterica, che, in presenza di soggetti esposti sensibili e condizioni operative che comportino inalazione di areosol, può causare il verificarsi di casi di malattia. Nello specifico ricordiamo la necessità di procedere alla valutazione del rischio legionella specie in strutture ricettive, come indicato anche nelle “Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi” (2015).