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Ambienti di lavoro protocollo anti-contagio

A seguito dell’emanazione dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 38 del 18/04/2020 sono state aggiornate le misure di prevenzione su diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di laboro non sanitari. E’ necessario prima della ripresa delle attività lavorative definire un protocollo anti-contagio da trasmettere a Regione Toscana.

protocollo anti-contagio

Si riassumono di seguito dettagli circa le attività da porre in essere negli ambienti di lavoro per il protocollo anti-contagio, attraverso le seguenti attività.

Attività monitoraggio siero prevalenza

Il datore di lavoro deve assicurare la disponibilità a garantire spazi, quando necessari, informazioni ai dipendenti e collaboratori di azienda che intendano volontariamente sottoporsi a screening sierologico, secondo le modalità definite dalle ordinanze della Regione Toscana.

Spazi e procedure di lavoro

Per gli spostamenti dal proprio domicilio al luogo di lavoro su mezzi pubblici vige obbligo di indossare mascherina e guanti protettivi monouso, con obbligo di sanificare le mani. In caso di impiego di auto privata con due persone a bordo è necessario utilizzo della mascherina.

La distanza interpersonale nei luoghi di lavoro è stata definita in 1,8 metri.

Risulta obbligatorio l’utilizzo della mascherina negli ambienti di lavoro pubblici e privati e in particolare:

  • in spazi chiusi in presenza di più persone
  • in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale.

E’ fatto divieto di accesso al posto di lavoro in caso di febbre o sintomi influenzali. Il dato di lavoro si attiva per assicurare quotidianamente, all’inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione o utilizzando idonei strumenti di misurazione della temperatura corporea o anche mediante dichiarazione sostitutiva resa da parte del dipendente.

Quando, anche mediante riorganizzazione dei processi produttivi, non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri è necessario introdurre elementi di separazione fra le persone o utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente. Qualora le maschere FFP2 non fossero reperibili è sufficiente utilizzare contemporaneamente due mascherine di tipo chirurgico.

La sanificazione di cui al punto precedente può essere svolta anche tramite normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (sodio ipoclorito – candeggina) o altri prodotti disinfettanti ad attività virucida. Tali attività sono da svolgere su superfici più frequentemente toccate. Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato su apposito supporto cartaceo, o informatico con auto-dichiarazione.

Laddove siano presenti impianti di aerazione deve essere garantita la santificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel “Rapporto ISS COVID19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione  dell’infezione da virus SARS-CoV-2“.; altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali. Si riporta il link per la visiore.

Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale. E’ necessario che sia effettuata la santificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto.

Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentano, al fine di evitare assembramenti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro.

ll datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori circa la presenti disposizioni, consegnando e/o affliggendo all0ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali appositi depliant informativi.

Invio protocollo anti-contagio

Risulta necessario adattatore un protocollo anti-contagio che tenga presente le misure appena descritte. Tale protocollo dovrà essere trasmesso entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza a Regione Toscana per le attività attualmente aperte. Per le altre attività tale trasmissione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura della medesima.

Validità

La presente ordinanza ha validità, nelle more dell’adozione degli atti di cui all’art 2 comma 1 del D.l. 19/2020, fino al 3 maggio e, comunque, fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1 comma 2 del DL.

NOTA BENE: per le attività commerciali sono stabilite ulteriori misure di prevenzione.

Siamo a disposizione delle aziende con lo scopo di redigere il protocollo anti-contagio.

 

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