I possessori o detentori di immobili o di aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, non possono distruggerli né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto della protezione (art. 146, c.1).

Nel caso di interventi in aree soggette a tutela paesaggistica vige l’obbligo di sottoporre all’ente competente i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l’autorizzazione. L’interlocutore del soggetto proponente in materia di paesaggio è il Comune, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica spetta alla soprintendenza.

L’autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall’art.146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004).

L’art.11 del D.P.R. 31/2017 ha stabilito delle procedure semplificate per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti.

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