L’obbligo di comunicazione del rapporto informativo ai sensi dell’art. 67 del D.L. 81/08 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.
Il datore di lavoro effettua detta comunicazione nell’ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento Il presente rapporto dovrà essere allegato alla comunicazione di industria insalubre.
La notifica all’organo di vigilanza competente per territorio (Azienda USL), che deve essere effettuata passando sempre dal canale unico telematico del Suap e nell’ambito delle istanze, segnalazioni o attestazioni ad esso presentate, è prevista per i luoghi di lavoro, con presenza di più di tre lavoratori, nel caso in cui, prima di procedere ad avviare l’attività finalizzata a lavorazioni industriali, si sia proceduto ad effettuare interventi di tipo edilizio, che abbiano ad oggetto la costruzione o realizzazione di edifici o locali non ancora oggetto di attività produttiva o gli ampliamenti o le ristrutturazioni di quelli esistenti.
Pertanto la necessità, di effettuare la notifica è legata alla presenza, in contemporanea, dei seguenti fattori:
- Il previo intervento edilizio di costruzione, o comunque di realizzazione di edifici o locali non ancora oggetto di attività produttiva (qualunque sia l’entità o la tipologia dell’intervento edilizio cui si procede) o gli ampliamenti o le ristrutturazioni di quelli esistenti;
- La presenza di più di tre lavoratori;
- Una destinazione del locale ad una lavorazione industriale o anche artigianale (intendendo chiaramente il termine di industriale in senso non tecnico e limitativo, in modo da non escludere le aziende che sono iscritte / si iscriveranno alla Sezione Artigiani del Registro Imprese).