Comunicazione Industria Insalubre ai sensi dell’art. 216 del R.D. del 27.07.1934

In base all’art. 216 del Regio Decreto 27.07.1934 -Testo Unico delle Leggi Sanitarie le attività produttive che con le loro lavorazioni possono produrre un’alterazione dell’ambiente esterno o che comportino il deposito e/o l’uso di sostanze chimiche e/o pericolose, se comprese nell’elenco di cui al Decreto Ministero della Sanità del 05.09.1994, sono classificate Industrie Insalubri di 1a o 2a Classe.

Pertanto chiunque intende avviare una qualsiasi attività (compresa nell’elenco di cui sopra), trasferire la sede operativa oppure ampliare i locali destinati alle lavorazioni insalubri, deve darne comunicazione al Sindaco almeno quindici giorni prima dell’inizio dell’attività con le modalità previste da ogni comune.

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