Utilizzo di prodotti chimici tossici per la riproduzione

Il Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26/09/2024, è un provvedimento che recepisce la Direttiva (UE) 2022/431, con l’obiettivo di aggiornare e rafforzare la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione a agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione. Le nuove norme aggiornano il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08), introducendo importanti novità che riguardano la gestione dei prodotti tossici per la  riproduzione umana negli ambienti di lavoro.
Il decreto è entrato in vigore l’11 ottobre 2024, e si pone come parte della strategia europea di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, con un’attenzione particolare alle implicazioni ambientali e sociali delle attività lavorative.
Entriamo nel dettaglio del decreto esaminando i suoi aspetti chiave.

OBIETTIVI DEL DECRETO

L’obiettivo principale del decreto è rafforzare la tutela dei lavoratori esposti a sostanze pericolose, estendendo il campo d’applicazione della legislazione preesistente. Il Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 135, rappresenta quindi un significativo avanzamento nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
In particolare, la normativa:
• Amplia la protezione ai lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione, non solo a quelle cancerogene e mutagene.
• Definisce valori limite di esposizione professionale e biologici per queste sostanze, sia con soglia che prive di soglia.
• Rafforza le misure di sicurezza, introducendo obblighi per i datori di lavoro su valutazione dei rischi, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti.

NOVITÀ E MODIFICHE AL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO (D.LGS. 81/08)

Il decreto apporta modifiche sostanziali al D.Lgs. 81/2008, introducendo nuove categorie di agenti pericolosi e norme specifiche per la gestione dei rischi.
Il D.Lgs. 135/2024 introduce la definizione di sostanza tossica per la riproduzione: sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, caratterizzata con frase di pericolo H360 “Può nuocere alla fertilità o al feto” – individuando prodotti tossici per la riproduzione.
Il decreto introduce nuovi valori limite di esposizione professionale per le “sostanze tossiche per la riproduzione”. Questi valori differenziano tra:
• Sostanze “prive di soglia”, per le quali non è previsto un livello di esposizione sicuro.
• Sostanze “con valore soglia”, per le quali vengono definiti limiti di esposizione all’interno dei quali si ritiene che non vi siano rischi per la salute dei lavoratori.

OBBLIGHI PER I DATORI DI LAVORO

Il Decreto Legislativo n. 135/2024 aggiorna gli obblighi per i datori di lavoro, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e ridurre l’uso di sostanze tossiche per la riproduzione. Questi obblighi comprendono:
• Possibile sostituzione della sostanza pericolosa
• Valutazione dei rischi: obbligo di aggiornare (almeno ogni 3 anni) la valutazione dei rischi legati all’esposizione a sostanze pericolose, in relazione alle nuove categorie di agenti introdotte dal decreto.
• Adozione di ulteriori specifiche misure di prevenzione e protezione
• Formazione e informazione dei lavoratori: i lavoratori, prima di essere adibiti all’attività, devono essere adeguatamente formati e informati sui rischi connessi all’uso di tali sostanze, con aggiornamenti almeno quinquennali, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
• Sorveglianza sanitaria: i lavoratori esposti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria per monitorare l’impatto dell’esposizione sul loro stato di salute.
• Conservazione della documentazione: le aziende devono conservare per almeno cinque anni il registro delle esposizioni e le cartelle sanitarie dei lavoratori dalla cessazione di ogni attività che espone a sostanze tossiche per la riproduzione, garantendo una tracciabilità dei rischi.

In sintesi, Il Decreto ha equiparato le misure di prevenzione e protezione da adottare per i prodotti classificati come “sostanze tossiche per la riproduzione” a quelle per le sostanze cancerogene (con frase di pericolo H350) e mutagene (con frase di pericolo H340). Invitiamo pertanto le aziende in indirizzo a verificare se, nel loro processo lavorativo vi sia l’utilizzo di tali prodotti (e/o eventualmente negli ingredienti di questi), che riportano la frase di pericolo H360 “Può nuocere alla fertilità o al feto” e a segnalarci tali eventualità, in modo da adottare le misure necessarie.
Per un’assistenza specifica e per ogni ulteriore chiarimento potete contattare il nostro studio.

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