Assimilazione di rifiuti speciali a domestici

 

Con entrata in vigore del dlgs 116/2020 sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alle operazioni all’assimilazione di rifiuti speciali a domestici.

L’aggiornamento normativo, già in vigore dal 1 gennaio 2021, stabilisce le tipologie di attività produttive per le quali si prevede assimilazione di rifiuti speciali a domestici consentendo, quindi, di poter conferire tali rifiuti ai gestori municipalizzati.

Ai sensi dell’art 183 comma 1, lettera bter), punto 2, del Dlgs 152/06 sono assimilati a urbani i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (…) prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies; nel novero delle modifiche non sono tuttavia elencate le attività di natura industriale che pertanto non potranno destinare i rifiuti derivanti dalle attività produttive ai gestori municipalizzati.

Elenco delle attività per le quali vale assimilazione di rifiuti speciali a domestici

Le attività per le quali i rifiuti speciali possono essere assimilati a domestici risultato quelle riportate in elenco:

 

  1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
  2. Cinematografi e teatri.
  3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
  4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
  5. Stabilimenti balneari.
  6. Esposizioni, autosaloni.
  7. Alberghi con ristorante.
  8. Alberghi senza ristorante.
  9. Case di cura e riposo.
  10. Ospedali.
  11. Uffici, agenzie, studi professionali.
  12. Banche ed istituti di credito.
  13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
  14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
  15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
  16. Banchi di mercato beni durevoli.
  17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
  18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
  1. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
  1. Attività artigianali di produzione beni specifici.
  2. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
  3. Mense, birrerie, hamburgerie.
  4. Bar, caffè, pasticceria.
  5. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
  6. Plurilicenze alimentari e/o miste.
  7. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
  8. Ipermercati di generi misti.
  9. Banchi di mercato generi alimentari.
  10. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

In conclusione a far decorrenza dal gennaio 2021 le attività industriali non potranno destinare i rifiuti derivanti dall’attività produttiva verso gestori municipalizzati a meno che tali rifiuti non siano quelli derivanti da aree sulle quali l’azienda corrisponde la TARI.

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