Assimilazione di rifiuti speciali a domestici
Con entrata in vigore del dlgs 116/2020 sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alle operazioni all’assimilazione di rifiuti speciali a domestici.
L’aggiornamento normativo, già in vigore dal 1 gennaio 2021, stabilisce le tipologie di attività produttive per le quali si prevede assimilazione di rifiuti speciali a domestici consentendo, quindi, di poter conferire tali rifiuti ai gestori municipalizzati.
Ai sensi dell’art 183 comma 1, lettera bter), punto 2, del Dlgs 152/06 sono assimilati a urbani i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (…) prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies; nel novero delle modifiche non sono tuttavia elencate le attività di natura industriale che pertanto non potranno destinare i rifiuti derivanti dalle attività produttive ai gestori municipalizzati.
Elenco delle attività per le quali vale assimilazione di rifiuti speciali a domestici
Le attività per le quali i rifiuti speciali possono essere assimilati a domestici risultato quelle riportate in elenco:
- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
- Cinematografi e teatri.
- Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
- Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
- Stabilimenti balneari.
- Esposizioni, autosaloni.
- Alberghi con ristorante.
- Alberghi senza ristorante.
- Case di cura e riposo.
- Ospedali.
- Uffici, agenzie, studi professionali.
- Banche ed istituti di credito.
- Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
- Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
- Banchi di mercato beni durevoli.
- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
- Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
- Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- Attività artigianali di produzione beni specifici.
- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
- Mense, birrerie, hamburgerie.
- Bar, caffè, pasticceria.
- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
- Plurilicenze alimentari e/o miste.
- Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
- Ipermercati di generi misti.
- Banchi di mercato generi alimentari.
- Discoteche, night club.
Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile.
Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.
In conclusione a far decorrenza dal gennaio 2021 le attività industriali non potranno destinare i rifiuti derivanti dall’attività produttiva verso gestori municipalizzati a meno che tali rifiuti non siano quelli derivanti da aree sulle quali l’azienda corrisponde la TARI.