L’autorizzazione “AUA” – Autorizzazione Unica Ambientale è stata istituita dal DPR 13/03/2013 n.59 e prevede l’incorporazione all’interno di uno stesso titolo abilitativo, di autorizzazioni in molteplici matrici ambientali previste dal Testo Unico dell’Ambiente (D.lgs. 152/06).

Benché il Decreto preveda un quadro indicativo di riferimento, i comparti ambientali da prendere in considerazione per la richiesta di “AUA” dipenderanno dal l ciclo produttivo effettuato dall’azienda e potranno ricomprendere, a titolo indicativo, le seguenti matrici:

  • Emissioni in atmosfera
  • Scarichi idrici in pubblica fognatura
  • Impatto acustico
  • Comparto rifiuti

Sono soggetto ad “AUA” le piccole e medie imprese definite dal DM 18/04/2005 e gli impianti non soggetti alla Disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

L’istanza di autorizzazione è da richiedere a mezzo dello Sportello Autorità Produttive del Comune nel quale insister l’attività che sarà trasmessa dallo stesso all’Autorità Competente al rilascio (Regioni o Province Autonome).

Nei casi in cui l’installazione produttiva richieda l’effettuazione di una verifica di impatto ambientale “VIA”, questa dovrà essersi conclusa non negativamente al fine di poter procedere all’istanza di “AUA”.

La durata del Procedimento per il rilascio “AUA” da parte dell’Autorità competente è pari o inferiore a 90 giorni. A seguire il provvedimento di autorizzazione è inviato al SUAP del Comune competente che procede al rilascio dell’autorizzazione.

L’autorità competente può indire conferenze di Servizi al fine di richiedere integrazioni circa istanza presentata.

La durata del provvedimento “AUA” è di 15 anni decorrenti a partire dalla data di rilascio e il rinnovo deve essere presentato almeno 6 mesi prima della scadenza.

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