Aggiornamento normativo: il D.Lgs. 116/2025 introduce sanzioni più severe in materia di gestione dei rifiuti
Il Decreto Legislativo 116/2025 ha apportato modifiche significative al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), con particolare riferimento alla Parte IV dedicata alla gestione dei rifiuti.
L’intervento normativo si inserisce in un percorso di rafforzamento del sistema dei controlli e mira a incrementare l’efficacia delle misure di prevenzione e contrasto alle violazioni ambientali.
Inasprimento delle sanzioni
Una delle novità più rilevanti introdotte dal D.Lgs. 116/2025 riguarda il sensibile irrigidimento del quadro sanzionatorio, soprattutto sul versante penale. Le modifiche mirano a responsabilizzare maggiormente produttori, trasportatori e gestori degli impianti, con l’obiettivo di ridurre comportamenti illeciti e garantire una maggiore tracciabilità dei rifiuti.
Tra gli aspetti principali:
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Aumento delle pene per attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 TUA), con maggiore incisività nei casi di rifiuti pericolosi o di condotte reiterate.
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Sanzioni aggravate per la miscelazione illecita di rifiuti (art. 187) e per la violazione degli obblighi di tracciabilità e registrazione.
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Rafforzamento delle responsabilità per i soggetti che affidano rifiuti a operatori non abilitati, con conseguente estensione delle ipotesi di concorso.
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Introduzione di strumenti di controllo più stringenti in materia di deposito temporaneo, stoccaggi non conformie falsificazione documentale.
Impatti per le aziende e per i produttori di rifiuti
Le novità legislative rendono ancora più necessario per le imprese disporre di una gestione dei rifiuti pienamente conforme alla normativa vigente. In particolare, assume importanza strategica:
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l’adozione di procedure documentali solide,
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la verifica periodica dei soggetti incaricati del trasporto e del trattamento,
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il mantenimento di un registro di carico e scarico accurato,
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l’aggiornamento dei modelli interni di audit e di formazione del personale.
Il rafforzamento delle sanzioni penali conferma la volontà del legislatore di contrastare tutte le forme di gestione impropria dei rifiuti, promuovendo comportamenti virtuosi e maggiori standard di tutela ambientale.
Fattispecie considerate:
Si riportano di seguito alcune delle fattispecie oggetto dell’aggiornamento normativo.
Fattispecie 1: GESTIONE RIFIUTI NON AUTORIZZATA
Fattispecie: il materiale è in attesa di operazioni di recupero o smaltimento ma, nel contempo, ha perso le caratteristiche previste dal art 185-bis (quantità eccedenti i limiti legali, mancanza di separazione dei rifiuti per tipologia, etc).
Per aziende autorizzate in AUA
- Gestione non autorizzata – art 256 comma 1
| Caso | Pena | Tipo di reato | Prescrizioni estintive (318-bis) |
| Rifiuti non pericolosi, nessun rischio | Arresto 3-12 mesi o ammenda 2.600-26.000 € | Contravvenzione | Sì |
| Rifiuti non pericolosi, con rischio ambientale/sanitario | Reclusione 1-5 anni | Delitto | No |
| Rifiuti pericolosi, nessun rischio | Reclusione 1-5 anni | Delitto | No |
| Rifiuti pericolosi + rischio ambientale/sanitario | Reclusione 2-6 anni e 6 mesi | Delitto aggravato | No |
Per aziende autorizzate in AIA
Non si applica art 256 ma art 29-quatorecies
| Fattispecie | Tipo di violazione | Sanzione | Natura |
| Comma 1 | Esercizio senza AIA | Arresto ≤1 anno o ammenda 2.500–26.000 € | Contravvenzione Penale |
| Comma 1 (aggrav.) | Esercizio senza AIA con rifiuti pericolosi o dopo ordine di chiusura | Arresto 6 mesi–2 anni e ammenda 5.000–52.000 € | Contravvenzione Penale aggravata |
| Comma 3 (b) | Inosservanza prescrizioni AIA su gestione rifiuti | Ammenda 5.000–26.000 € | Contravvenzione Penale |
| Comma 4 (a) | Inosservanza prescrizioni AIA su rifiuti pericolosi non autorizzati | Arresto ≤2 anni e ammenda 5.000–26.000 € | Contravvenzione Penale aggravata |
Tutte le violazioni del 29-quaterdecies sono contravvenzionali, non delittuose, quindi astrattamente soggette alla procedura di estinzione prevista dagli artt. 318-bis – 152 D.Lgs 152/2006.
Fattispecie 2: SANZIONI INERENTI LA SCORRETTA TENUTA DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO
Si applicano le disposizioni di cui all’art 258
| Caso | Condizione / Soggetto | Importo sanzione (€) | Tipo di violazione | Sanzioni accessorie / Note |
| Registro non tenuto o tenuto in modo incompleto o inesatto | Rifiuti non pericolosi | 4.000 – 20.000 | Violazione sostanziale | — |
| Rifiuti pericolosi | 10.000 – 30.000 | Violazione sostanziale | Sospensione facoltativa da 1 mese a 1 anno dalla carica del responsabile o dell’amministratore (nei casi più gravi) | |
| Imprese con < 15 dipendenti | Rifiuti non pericolosi | 1.040 – 6.200 | Stesse violazioni sopra | Riduzione per microimprese |
| Rifiuti pericolosi | 2.070 – 12.400 | Stesse violazioni sopra | Riduzione per microimprese | |
| Violazioni formali o dati ricostruibili altrove | Errori materiali, dati incompleti ma ricostruibili da formulari, registri, MUD o altre scritture contabili | 260 – 1.550 | Violazione formale | Sanzione ridotta |
| Omessa o incompleta tenuta registro, ma formulari presenti | Se la data di produzione e presa in carico è dimostrabile o coincide con la data di scarico | 260 – 1.550 | Violazione formale “sanata” dai FIR | Si applica la sanzione ridotta del comma 5 |
| Mancata conservazione del registro o del formulario | Anche in presenza di altri dati ricostruibili | 260 – 1.550 | Violazione formale | Stessa sanzione ridotta del comma 5 |
Fattispecie 3: SANZIONI Registrazioni RENTRI
| Tipo di violazione | Rifiuti non pericolosi | Rifiuti pericolosi | Riduzione prevista? |
| Mancata iscrizione | 500 – 2.000 € | 1.000 – 3.000 € | 1/3 se regolarizza entro 60 gg |
| Mancata trasmissione dati | 500 – 2.000 € | 1.000 – 3.000 € | No |
| Dati incompleti o inesatti rilevanti | 500 – 2.000 € | 1.000 – 3.000 € | No |
| Errori materiali o formali | — | — | Nessuna sanzione (non rilevanti) |
| Errori seriali rilevanti | fino a 6.000 € | fino a 9.000 € | Una sola sanzione aumentata fino al triplo |
Il supporto di Marconcini S.r.l.
La nostra società affianca le imprese nell’adeguamento ai nuovi requisiti normativi, attraverso:
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audit dedicati sulla gestione dei rifiuti;
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verifica della conformità documentale;
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aggiornamento delle procedure aziendali;
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formazione del personale;
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supporto nella valutazione dei rischi sanzionatori.
L’obiettivo è accompagnare le aziende verso un sistema di gestione dei rifiuti sicuro, conforme e sostenibile, prevenendo rischi legali e garantendo un operato pienamente allineato alle nuove disposizioni del D.Lgs. 116/2025.



