Aggiornamento normativo: il D.Lgs. 116/2025 introduce sanzioni più severe in materia di gestione dei rifiuti

 

Il Decreto Legislativo 116/2025 ha apportato modifiche significative al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), con particolare riferimento alla Parte IV dedicata alla gestione dei rifiuti.

L’intervento normativo si inserisce in un percorso di rafforzamento del sistema dei controlli e mira a incrementare l’efficacia delle misure di prevenzione e contrasto alle violazioni ambientali.

Inasprimento delle sanzioni

 

Una delle novità più rilevanti introdotte dal D.Lgs. 116/2025 riguarda il sensibile irrigidimento del quadro sanzionatorio, soprattutto sul versante penale. Le modifiche mirano a responsabilizzare maggiormente produttori, trasportatori e gestori degli impianti, con l’obiettivo di ridurre comportamenti illeciti e garantire una maggiore tracciabilità dei rifiuti.

Tra gli aspetti principali:

  • Aumento delle pene per attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 TUA), con maggiore incisività nei casi di rifiuti pericolosi o di condotte reiterate.

  • Sanzioni aggravate per la miscelazione illecita di rifiuti (art. 187) e per la violazione degli obblighi di tracciabilità e registrazione.

  • Rafforzamento delle responsabilità per i soggetti che affidano rifiuti a operatori non abilitati, con conseguente estensione delle ipotesi di concorso.

  • Introduzione di strumenti di controllo più stringenti in materia di deposito temporaneo, stoccaggi non conformie falsificazione documentale.

 

Impatti per le aziende e per i produttori di rifiuti

 

Le novità legislative rendono ancora più necessario per le imprese disporre di una gestione dei rifiuti pienamente conforme alla normativa vigente. In particolare, assume importanza strategica:

  • l’adozione di procedure documentali solide,

  • la verifica periodica dei soggetti incaricati del trasporto e del trattamento,

  • il mantenimento di un registro di carico e scarico accurato,

  • l’aggiornamento dei modelli interni di audit e di formazione del personale.

 

Il rafforzamento delle sanzioni penali conferma la volontà del legislatore di contrastare tutte le forme di gestione impropria dei rifiuti, promuovendo comportamenti virtuosi e maggiori standard di tutela ambientale.

Fattispecie considerate:

Si riportano di seguito alcune delle fattispecie oggetto dell’aggiornamento normativo.

Fattispecie 1: GESTIONE RIFIUTI NON AUTORIZZATA

Fattispecie: il materiale è in attesa di operazioni di recupero o smaltimento ma, nel contempo, ha perso le caratteristiche previste dal art 185-bis (quantità eccedenti i limiti legali, mancanza di separazione dei rifiuti per tipologia, etc).

Per aziende autorizzate in AUA
  • Gestione non autorizzata – art 256 comma 1
Caso Pena Tipo di reato Prescrizioni estintive (318-bis)
Rifiuti non pericolosi, nessun rischio Arresto 3-12 mesi o ammenda 2.600-26.000 € Contravvenzione Sì
Rifiuti non pericolosi, con rischio ambientale/sanitario Reclusione 1-5 anni Delitto No
Rifiuti pericolosi, nessun rischio Reclusione 1-5 anni Delitto No
Rifiuti pericolosi + rischio ambientale/sanitario Reclusione 2-6 anni e 6 mesi Delitto aggravato No
Per aziende autorizzate in AIA

Non si applica art 256 ma art 29-quatorecies

Fattispecie Tipo di violazione Sanzione Natura
Comma 1 Esercizio senza AIA Arresto ≤1 anno o ammenda 2.500–26.000 € Contravvenzione Penale
Comma 1 (aggrav.) Esercizio senza AIA con rifiuti pericolosi o dopo ordine di chiusura Arresto 6 mesi–2 anni e ammenda 5.000–52.000 € Contravvenzione Penale aggravata
Comma 3 (b) Inosservanza prescrizioni AIA su gestione rifiuti Ammenda 5.000–26.000 € Contravvenzione Penale
Comma 4 (a) Inosservanza prescrizioni AIA su rifiuti pericolosi non autorizzati Arresto ≤2 anni e ammenda 5.000–26.000 € Contravvenzione Penale aggravata

Tutte le violazioni del 29-quaterdecies sono contravvenzionali, non delittuose, quindi astrattamente soggette alla procedura di estinzione prevista dagli artt. 318-bis – 152 D.Lgs 152/2006.

 

Fattispecie 2: SANZIONI INERENTI LA SCORRETTA TENUTA DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO

Si applicano le disposizioni di cui all’art 258

Caso Condizione / Soggetto Importo sanzione (€) Tipo di violazione Sanzioni accessorie / Note
Registro non tenuto o tenuto in modo incompleto o inesatto Rifiuti non pericolosi 4.000 – 20.000 Violazione sostanziale —
Rifiuti pericolosi 10.000 – 30.000 Violazione sostanziale Sospensione facoltativa da 1 mese a 1 anno dalla carica del responsabile o dell’amministratore (nei casi più gravi)
Imprese con < 15 dipendenti Rifiuti non pericolosi 1.040 – 6.200 Stesse violazioni sopra Riduzione per microimprese
Rifiuti pericolosi 2.070 – 12.400 Stesse violazioni sopra Riduzione per microimprese
Violazioni formali o dati ricostruibili altrove Errori materiali, dati incompleti ma ricostruibili da formulari, registri, MUD o altre scritture contabili 260 – 1.550 Violazione formale Sanzione ridotta
Omessa o incompleta tenuta registro, ma formulari presenti Se la data di produzione e presa in carico è dimostrabile o coincide con la data di scarico 260 – 1.550 Violazione formale “sanata” dai FIR Si applica la sanzione ridotta del comma 5
Mancata conservazione del registro o del formulario Anche in presenza di altri dati ricostruibili 260 – 1.550 Violazione formale Stessa sanzione ridotta del comma 5

 

Fattispecie 3: SANZIONI Registrazioni RENTRI

Tipo di violazione Rifiuti non pericolosi Rifiuti pericolosi Riduzione prevista?
Mancata iscrizione 500 – 2.000 € 1.000 – 3.000 € 1/3 se regolarizza entro 60 gg
Mancata trasmissione dati 500 – 2.000 € 1.000 – 3.000 € No
Dati incompleti o inesatti rilevanti 500 – 2.000 € 1.000 – 3.000 € No
Errori materiali o formali — — Nessuna sanzione (non rilevanti)
Errori seriali rilevanti fino a 6.000 € fino a 9.000 € Una sola sanzione aumentata fino al triplo

 

Il supporto di Marconcini S.r.l.

 

La nostra società affianca le imprese nell’adeguamento ai nuovi requisiti normativi, attraverso:

  • audit dedicati sulla gestione dei rifiuti;

  • verifica della conformità documentale;

  • aggiornamento delle procedure aziendali;

  • formazione del personale;

  • supporto nella valutazione dei rischi sanzionatori.

 

L’obiettivo è accompagnare le aziende verso un sistema di gestione dei rifiuti sicuro, conforme e sostenibile, prevenendo rischi legali e garantendo un operato pienamente allineato alle nuove disposizioni del D.Lgs. 116/2025.

 

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